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CONVENZIONE DI VIENNA DEL 1980

SULLA VENDITA INTERNAZIONALE DI MERCI

immagine Unsplash

La Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG, Contracts for the International Sale of Goods) è una convenzione internazionale che regolamenta la materia della vendita internazionale di beni mobili.

Lo scopo della Convenzione di Vienna è quello di uniformare la disciplina applicata in ambito internazionale, abbattendo le differenze derivanti da culture giuridiche di Paesi diversi.

La CISG è divenuta la legge nazionale applicata alla compravendita internazionale di beni mobili per tutti gli Stati che l'hanno ratificata; dall'Italia è stata riconosciuta con la legge 11 dicembre 1985, n. 765 ed è in vigore dal 1° gennaio 1988.

Gli operatori del commercio internazionale, quando intrattengono rapporti contrattuali con partner esteri, sono chiamati a stabilire quale sia la legge nazionale applicabile a ciascun rapporto contrattuale; la Convenzione di Vienna ha il pregio di consegnare agli operatori del commercio internazionale una serie di regole sovranazionali applicabili.

Alcuni aspetti della materia non sono disciplinati dalla convenzione (quali la validità del contratto, il momento di trasferimento della proprietà ed il passaggio dei rischi) e per essi occorrerà fare riferimento ad una legge nazionale.

La Convenzione si applica alle transazioni che soddisfano tre requisiti

1. Requisito territoriale: quando il venditore e il compratore hanno la loro sede d'affari in uno Stato che ha sottoscritto la Convenzione di Vienna oppure quando al contratto di compravendita si applica la legge nazionale di uno Stato che ha sottoscritto la Convenzione di Vienna. Posto che l'Italia ha aderito alla Convenzione di Vienna, qualora il contratto di compravendita sia sottoposto alla legge italiana, ciò comporterà l'applicazione automatica della Convenzione di Vienna.

2. Requisito relativo alla tipologia di prodotto compravenduto: non si applicherà qualora oggetto della compravendita siano

  • beni immobili
  • beni messi all'asta
  • azioni o altri titoli negoziabili
  • navi e aerei
  • la parte preponderante della fornitura sia costituita da manodopera e servizi

3. Requisito relativo ai soggetti: il contratto di compravendita internazionale deve essere concluso da imprese in quanto la Convenzione non regola "merci acquistate per uso personale, familiare o domestico"

La Convenzione di Vienna è stata ratificata ad oggi da ben 94 Paesi, tra i quali rientrano anche i rappresentanti delle più importanti economie globali.

Va sottolineato come la convenzione non fornisca una disciplina esaustiva della materia, ma ometta la trattazione di aspetti assolutamente importanti in tema di compravendita internazionale. Tali aspetti, quindi, devo essere espressamente disciplinati mediante l'inserimento nel contratto di specifiche clausole oppure verranno disciplinati dalla legge nazionale che risulti applicabile. 

E' sempre raccomandabile stabilire quale sarà la legge applicabile in via sussidiaria con una clausola simile "Il presente contratto è regolato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di beni (Convenzione di Vienna 1980) e, per quanto riguarda le questioni non coperte da tale Convenzione, dalla legge italiana"

All'interno del sito delle Nazioni Unite questa è la pagina di riferimento della CISG e al seguente link potete consultare l'elenco dei Paesi aderenti.